Mercoledì, 23 Marzo 2011 22:53

Società di Gestione del Risparmio –SGR e municipalizzate

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A seguito dei recenti provvedimenti relativi alla privatizzazione delle municipalizzate, penso sia utile tornare sul tema. Partendo da un mio articolo precedente scritto a seguito del “Decreto Lanzilotta” e modifiche successive.

Oggi come allora , schematizzando, trattasi del tentativo di “alleggerire” la presenza nei servizi pubblici da parte dei comuni o più in generale degli enti pubblici territoriali.

Ora c’è anche un disposto normativo che obbliga gli amministratori comunali a disinvestire le partecipazioni detenute nelle municipalizzate, il DL 112 del 2008.

La critica (spesso levata di scudi) che più spesso viene esposta riguarda l’impossibilità da parte degli enti pubblici di dismettere le proprie quote/azioni in tempi così brevi da non consentire una corretta valutazione del procedimento e un’inflazione di offerta sul mercato che ne penalizzerà oltremodo la valutazione.

Non credo si possa ritenere del tutto infondata tale obiezione, ma come sempre facciamo nei nostri articoli, vorrei proporre una possibile soluzione in grado di conciliare tutte le esigenze delle parti in causa (amministratori che lamentano il danno e legislatore che vuole il distacco dal cordone ombelicale delle municipalizzate).

La proposta

Utilizzare un veicolo di investimento chiamato SGR capitale ridotto (meglio noto come SGR Universitaria) come da provvedimento Banca d’Italia del 18/7/2001. Il veicolo i questione è estremamente versatile ed efficiente sotto vari punti di vista:

  1. Presenta notevoli agevolazioni fiscali (si veda nello specifico l’approfondimento dell’articolo “SGR capitale ridotto: una soluzione per la privatizzazione delle municipalizzate”, Family Office febbraio 2008); 
  2. Eccellente profilo di investimento. Limitata necessità di capitale rispetto ad altre SGR; 
  3. Corporate Governance già impostata sulla prevalenza del soggetto pubblico; 
  4. Arena competitiva e di osservazione del controllo più agevole da controllare da parte del governo centrale; 
  5. Spazio immediato per cercare una compartecipazione dei privati fino al 49% di capitale ma con robusta corporate governance.

Certo trattasi di compromesso, ma come nella nostra normale vita familiare, spesso il compromesso rappresenta la miglior soluzione per conciliare interessi configgenti.

Il legislatore non otterrebbe un immediato distacco (desiderato) dei comuni dalla proprie municipalizzate, ma un deciso riordino certamente si. Pensate solo al numero di consiglieri che si andrebbero a ridurre (I consiglieri dovrebbero essere quelli della SGR in primis, ma in ogni caso per la nomina andrebbe trovata una mediazione nell’ambito dell’attività di gestione della partecipata confluita nel fondo gestito dalla SGR).

L’attività di controllo politico (sinergica con il controllo comunque esercitato da Banca d’Italia) sicuramente renderebbe più semplice isolare le situazioni che spesso si sono rivelate “buchi neri” di risorse finanziarie.

I comuni invece troverebbero immediato adempimento rispetto a quanto voluto dal legislatore senza inutili battaglie tra istituzionali.

Manterrebbero la capacità strategica di coordinamento e controllo (seppure mediata)

Eviterebbe il pericolo di svendita che tanto ha destato preoccupazione tra gli amministratori locali.

Quindi abbiamo tutti gli ingredienti tecnici per “cucinare” una soluzione che possa soddisfare i palati di tutti i commensali.

Solo su un elemento rimaniamo in attesa di conferme: la buona volontà di tutti nel cercare di trovare una soluzione concordata e non afflittiva, che risponda al beneficio della comunità.

200311 Marco Arcari www.finanzastraordinaria.it  docente universitario Investment techniques www.uniese.it docente universitario Corporate Finance www.uniese.it

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