Piccolo imprenditore indebitato: fine pena: "mai"

Piccolo imprenditore indebitato. Fine pena: "mai"

Ora la legge per il sovra indebitamento propone una soluzione.

Il titolo volutamente provocatorio di questo articolo riflette un richiamo al procedimento penale quando esso si conclude con la pena dell'ergastolo, dopo la traduzione in istituto penitenziario ove il gergo prevede tale dizione: fine pena mai, ossia la mancanza di una data precisa per la fine della pena da scontare.

Mutatis mutandis lo stesso si verificava fino a pochi mesi fa per i piccoli imprenditori (o liberi professionisti). In caso avessero fatto scelte scorrette di gestione e avessero accumulato una posizione debitoria consistente, senza avere i requisiti per fallire, tale debito sarebbe stato l'equivalente patrimoniale dell'ergastolo da delitti. Infatti, il piccolo imprenditore deve rispondere delle proprie obbligazioni (i debiti NDR) con tutti propri beni, anche futuri. Spesso il fenomeno si evidenzia con il ben conosciuto pignoramento del quinto dello stipendio, ma riguarda un gran numero di potenziali " ergastolani del debito".

Tutta la vita da debitore, una prospettiva abbastanza agghiacciante.

Ma ecco l'improvviso colpo di coda con il decreto-legge 212 del 2011.in tale norma (e vi anticipiamo subito che non stato tale documento convertito in legge per la parte di cui stiamo scrivendo) apparsa la prima soluzione sul tema.

Una procedura per salvarsi dall'eccesso di debiti, riservata in tal decreto sia a piccoli imprenditori sia alle persone fisiche non imprenditori. Liberarsi dalle sbarre invisibili della prigione debitoria era diventata una possibilit. Peccato che tali sbarre, pur trasparenti siano assai pi resistenti di quelle di metallo che nella metafora del titolo vengono richiamate.

Giungiamo subito all'epilogo: troppi interessi coinvolti e troppi contro interessi vi si oppongono e infatti tale proposta finisce per non esser convertita, dunque un treno che finisce su un binario morto.

Ma il seme gettato con tale norma riesce a rigerminare in una nuova disposizione di legge la 37 del gennaio 2012. Contrariamente all'araba fenice, che rinasce dalle proprie ceneri altrettanto vigorosa, in questo caso la legge rinasce "zoppa", privata di tutta la parte che riguarda le persone fisiche non piccoli imprenditori.

Molto probabilmente la lobby delle banche e delle finanziarie personali ha avuto il suo peso ma visto che il nostro stile di scrittura, come sapranno gli affezionati lettori, pro-positivo concentrandoci sul " bicchiere mezzo pieno".

Ora vi una disciplina per il sovraindebitamento dei piccoli imprenditori come peraltro già esistente in molti paesi esteri.

Negozianti, professionisti, fornai (piccoli per, perchè certi fornai di Milano sicuramente possiedono i requisiti per fallire con fatturati milionari :-) ora potranno liberarsi del fardello debitorio accumulato. Senza voler entrare nella trattazione tecnica della materia si evidenziano per i tre limiti previsti dalla legge fallimentare per non essere fallibili e quindi rientranti nella normativa in analisi.Pericolo

I requisiti si intendono posseduti congiuntamente:

  • Nei tre anni precedenti un attivo patrimoniale non superiore a 500.000 Euro
  • Ricavi non superiori nei tre anni precedenti a 200.000 Euro
  • Aver un ammontare debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 Euro

 Se non si superano le soglie sopra evidenziate, sar possibile accedere alla nuova procedura. Solo per fornire una visione sintetica d'insieme della nuova norma, la quale riprende in molte parti concetti della legge fallimentare e nello specifico del concordato preventivo (art. 160 e seguenti l.f.) e ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f.), si segnala la presenza di sanzioni penali in caso si tentasse di approfittare delle norme. 

Sarà necessario convincere i debitori ad accettare la proposta di ristrutturazione del debito, anche stralciando parte dello stesso, offrendo comunque qualcosa in pi rispetto ai beni posseduti personalmente e quindi nella disponibilit della procedura. A tal riguardo, essendo l'attivit professionale dello scrivente nel settore della crisi l'impresa, pare utile consigliare l'idea, spesso utilizzata nel concordato per convincere i creditori riottosi, di presentare come gentile "cadeau" /offerta di pace un bene appartenente a familiari o coniuge estraneo alla procedura.

 Spesso funziona come elemento catalizzatore del consenso dei creditori molto meglio di relazioni lunghe e puntigliose. Se perverranno richieste in tal senso, analizzeremo tecnicamente in dettaglio la procedura di indebitamento in un prossimo articolo, avvertendo che giocoforza non sar possibile mantenere l'approccio divulgativo come in questo scritto.

MA Febbraio 2012